![]() L.N.D. - COMUNICATI UFFICIALI |
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA Annuario Campionato 2ª Categoria – “Girone H” s.s. 2009/2010
3.5. Giustizia sportiva Decisioni del Giudice SportivoIl Giudice Sportivo, nella seduta del 03/03/2010, ha adottato le decisioni che integralmente si riportano: Provvedimenti disciplinari gare del 27e 28/02/2010 In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. Campionato di 2ª Categoria girone “H”
ERRATA CORRIGE
A rettifica di quanto pubblicato sul C.U. 38 del 24.02.2010 si precisa che erroneamente è stata attribuita al calciatore Palmisano Santo (Greffa Mosorrofa) la V ª infrazione. Detta sanzione viene revocata poiché nella gara del 20.02.2010 il predetto nominativo non prendeva parte all’incontro poiché in regime di squalifica per somma ammonizioni (IV ª) riportata nel C.U. 37. A carico di calciatori Non espulsi dal campo ammonizione (vª infr) GAGLIOSTRO DOMENICO (TAUREANA) squalifica per due gare effettive STRATI ANTONIO (SAMO) per comportamento minaccioso e continuato nei confronti del direttore di gara. squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (ivª infr) PANGALLO PASQUALE (BIANCHESE 1920) A carico di società Ammenda €. 100,00 Per comportamento antisportivo tenuto dai propri giocatori in occasione dell’atto di violenza del calciatore Zoccoli Antonino nei confronti dell’arbitro. A carico di calciatori Espulsi dal campo Zoccoli Antonio (Samo) Squalifica fino al 28/08/2010 per avere, nel mentre l'arbitro si avvicinava a lui per ammonirlo a seguito di proteste, reagiva sferrando al direttore di gara una testata. squalifica per due gare effettive ARMENI DOMENICO (ARDORESE) DE FRANCESCO ANTONINO (PIMINORO) squalifica per una gara effettiva DENISI PIERANTONIO (CATAFORIO) IANNI ANTONINO (PIMINORO) Non espulsi dal campo ammonizione con diffida (iiiª infr) LASCALA GIMMI (ARDORESE) MONORCHIO GREGORIO (GREFFA MOSORROFA) BEVILCQUA DAMIANO (SAN ROBERTO) ammonizione (vª infr) CILIONE ANTONIO (BOVESE) FIUMANO DANILO (CATAFORIO)
Campionato di 2ª Categoria girone “H” a carico di società
Gara: Capo Sud - Samo del 30/01/2010 Il G.S.T., a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 35 del 03.02.2010; - letti gli atti ufficiali, le motivazioni fatte pervenire dalle società interessate, nonché il supplemento di referto datato 16.02.2010; - rilevato che la documentazione inoltrata dal Samo rientra nei canoni di rito, corredata dalla tassa reclamo e ricevuta raccomandata inviata alla controparte; - la reclamante sostiene che alla gara hanno preso parte, nelle file della società Capo Sud, i calciatori Pina Salvatore, Stelitano Alex, Cilione Adriano Francesco, Pangallo Maurizio e Zaccuri Francesco non aventi titolo a far parte della gara perché alcuni tesserati del Capo Sud non risultano a carico della medesima società giustificando l’addebito con le foto allegate al reclamo, ponendo infine la richiesta di assegnare gara vinta come da regolamento; - lette le contro deduzioni fatte pervenire dalla resistente Capo Sud che insistono nella insussistenza delle accuse infondate dal momento che il direttore di gara prima di dare inizio alla contesa ha espletato la normale procedura di identificazione dei calciatori di entrambe le squadre legittimato dal controllo dei documenti allegati e trascritti in distinta. Per questi motivi chiede la conferma del risultato acquisito sul campo come sancito dagli atti di gara; - letto il supplemento di rapporto con il quale l’arbitro conferma la regolare identità dei menzionati calciatori in quanto identificati e controllati attraverso i documenti come da regolamento; - esperiti i necessari accertamenti dai quali si evince che i citati nominativi risultano regolarmente tesserati per la società Capo Sud; - ritenuto che le doglianze mosse dalla ricorrente non trovano riscontro oggettivo per i fatti ascritti Delibera 1) rigettare il reclamo proposto dalla società Samo; 2) dispone incamerarsi la relativa tassa; 3) pubblicare il risultato della gara Capo Sud - Samo 4-3; 4) conferma le sanzioni disciplinari già pubblicate con citato C.U. n. 35.
Gara: Ardorese - Samo del 13/02/2010 Il G.S.T., letti gli atti ufficiali, rilevato che la società Ardorese ha preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara, sospende ogni decisione in ordine alla gara stessa, assume i provvedimenti disciplinari appresso riportati e resta in attesa delle motivazioni.
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